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Il 29 luglio 2009 sono state presentate alla Camera dei Deputati le tre mozioni del Partito Democratico, dell'Unione di Centro e del Partito della Libertà/Lega Nord per sensibilizzare il Parlamento sulle disparità di trattamento assicurativo e previdenziale del personale volontario nei confronti dell'omologo permanente quando vittime di incidenti nell'espletamento del servizio di soccorso.
Alle interrogazioni ha risposto in rappresentanza del Governo il Sottosegretario Nitto Francesco Palma il quale ha elencato i benefici previdenziali attualmente spettanti al personale volontario ferito o deceduto e gli aspetti da sanare per poter eguagliare il personale permanente anche nei diritti, visto che i doveri e le responsabilità lo sono da sempre.
Dopo aver ascoltato la presentazione delle tre mozioni, peraltro molto simili fra di loro, il Sottosegretario Nitto Palma ha suggerito che per essere considerate da Governo tutti i testi dovevano uniformarsi alla mozione Cazzola (PDL/LN), in particolar modo «impegnando il Governo a valutare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, ogni possibile iniziativa, anche graduale, per proseguire nell'armonizzazione del sistema di tutela previdenziale e assistenziale tra il personale permanente e quello volontario».
Il Sottosegretario ammette che per taluni aspetti -
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Considerata anche l'affermazione che -
L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco Volontari ritiene doveroso esprimere un sentito ringraziamento ai 36 deputati cofirmatari delle mozioni oltre a coloro che lavorando nel proprio ambito locale hanno contribuito a tessere la tela per portare tutti questi onorevoli, senza distinzione di appartenenza politica, a presentare le istanze per un futuro migliore dei vigili del fuoco volontari e delle loro famiglie.
Sentita gratitudine è da esprimere anche al vice presidente nazionale Carlo Alberto Cocchi che da anni sta lavorando per migliorare la condizione previdenziale e assicurativa del nostro volontariato.
ASPETTI CAUSANTI LE DISPARITA' DI TRATTAMENTO
Stando alla relazione del sottosegretario Nitto Francesco Palma ...
•Al personale volontario continuerà essere erogata una pensione privilegiata da parte dell'INPS, istituto previdenziale cui tale personale è iscritto in ragione della temporaneità del servizio reso, che essendo commisurata ai contributi versati è di importo sempre minore rispetto a quello dei permanenti.
•Inoltre, per la questione relativa alle assunzioni dei familiari superstiti, si osserva che il sistema normativo attuale previsto dal decreto legislativo n. 217 del 2005 recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'articolo 132 non consente l'assunzione dei parenti del Vigile volontario infortunato o caduto vittima del servizio, essendo tale beneficio riservato solo ai congiunti dei Vigili del fuoco permanenti. Tale limitazione è conforme alla disposizione della relativa legge di delega (legge 30 settembre 2004, n. 252), che all'articolo 1 ha espressamente escluso il personale volontario.
•Non può invece ritenersi possibile, come sostenuto dagli onorevoli proponenti, l'estensione del beneficio in parola al personale volontario ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, perché quest'ultima disposizione fa, a tale riguardo, espresso rinvio all'articolo 12 della legge n. 466 del 1980, che è stato abrogato dall'articolo 22 della legge n. 68 del 1999.
Articolo 21 -
•Secondo il Sottosegretario -
Il personale in questione potrebbe peraltro essere incluso tra le persone assicurate ai sensi dell'articolo 4, numero 1, del testo unico in quanto, come sopra affermato, risulta che lo stesso presta attività nell'ambito di un rapporto di dipendenza funzionale e quindi sotto la direzione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e non rientra quindi nell'ambito del volontariato, in quanto non presta la propria attività a titolo gratuito e i relativi emolumenti sono assoggettati alle ritenute previdenziali INPS.
Va inoltre evidenziato che l'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007), come modificato dall'articolo 2, comma 534, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008), ha previsto in caso di infortunio mortale l'erogazione da parte dell'INAIL di una prestazione una tantum a sostegno dei superstiti di tutti i lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro, anche se non soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria -